VIGILANZA ANTINCENDIO
Della tua sicurezza ce ne occupiamo noi !
Mettiamo in campo tutta la nostra esperienza ed il personale più qualificato.
Informazione
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Informazione
Processo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda.
Art. 36 D.lgs 81/08: Informazione ai lavoratori
1. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:
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a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
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2. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE ALTRESÌ AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:
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a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
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3. IL DATORE DI LAVORO FORNISCE LE INFORMAZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A), E AL COMMA 2, LETTERE A), B) E C), ANCHE AI LAVORATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 9.
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4. IL CONTENUTO DELLA INFORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE RELATIVE CONOSCENZE.OVE LA INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI, ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA UTILIZZATA NEL PERCORSO INFORMATIVO
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Art. 37 D.lgs 81/08: Formazione per il personale
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1. IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
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a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
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2. LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI E LE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE DI CUI AL COMMA 1 SONO DEFINITI MEDIANTE ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ADOTTATO, PREVIA CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI, ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
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3. IL DATORE DI LAVORO ASSICURA, ALTRESÌ, CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI DI CUI AI TITOLI DEL PRESENTE DECRETO SUCCESSIVI AL I. FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GIÀ IN VIGORE IN MATERIA, LA FORMAZIONE DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE È DEFINITA MEDIANTE L’ACCORDO DI CUI AL COMMA 2.
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4. LA FORMAZIONE E, OVE PREVISTO, L’ADDESTRAMENTO SPECIFICO DEVONO AVVENIRE IN OCCASIONE:
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a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
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5. L’ADDESTRAMENTO VIENE EFFETTUATO DA PERSONA ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO.
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6. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI RISCHI O ALL’INSORGENZA DI NUOVI RISCHI.
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7. I PREPOSTI RICEVONO A CURA DEL DATORE DI LAVORO E IN AZIENDA, UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO. I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA COMPRENDONO:
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a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
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8. I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, POSSONO AVVALERSI DEI PERCORSI FORMATIVI APPOSITAMENTE DEFINITI, TRAMITE L’ACCORDO DI CUI AL COMMA 2, IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
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9. I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL’EMERGENZA DEVONO RICEVERE UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO; IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 46, CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO IN DATA 10 MARZO 1998, PUBBLICATO NEL S.O. ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 81 DEL 7 APRILE 1998, ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626.
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Corsi antincendio per la sicurezza sul lavoro
Ma quali sono gli adempimenti obbligatori per essere in regola con il nuovo Testo Unico D.lgs 81/08? Vediamo in particolare come funziona il corso antincendio obbligatorio per aziende con più di 5 dipendenti.
L’organizzazione di questi corsi e le spese che ne conseguono devono essere a carico dell’azienda e possono articolarsi in vari modi. Vediamo quali sono i corsi per addetti antincendio che possono essere attivati:
ART. 3 D.Lgs. 81/08
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Il datore di lavoro deve designare un responsabile della sicurezza antincendio e provvedere alla sua formazione a seconda che si tratti di attività a basso, medio o alto rischio.
ART. 17 D.Lgs. 81/08
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Sono quei corsi specifici per datori di lavoro che vogliono ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione incendi: è fondamentale la valutazione dei rischi.
ART. 47 D.Lgs. 81/08
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La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la funzione di tutelare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro a nome di tutto il personale in servizio.